Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 15/03/1997 n. 59

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchč la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalitą di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attivitą gią espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti pił strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresģ alla verifica di congruitą dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica č dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed č determinato il rimborso delle spese per le attivitą gią svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 n. 303, nonchč per attivitą di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrą, oltrechč ai princģpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai seguenti princģpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo- statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivitą e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivitą amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicitą ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attivitą di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attivitą di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalitą da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivitą di cui al comma 1.

Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princģpi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtą operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilitą, di autonomia e di efficienza, nonchč una pił agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilitą del personale e pre- vedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivitą di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalitą e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilitą interna ed esterna tra enti di ricerca, universitą, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica č autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalitą di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982 n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti gią operanti nel settore o da istituire,

articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonchč di quelli riguardanti la professionalitą e la mobilitą dei ricercatori.

Art. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Capo III

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestą regolamentare nonchč i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera

a) del comma 5. In allegato al disegno di legge č presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunitą territoriali, sono attribuiti alla potestą normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princģpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniforma- zione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivitą, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciņ corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilitą normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni;

 

Pagina 5/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional